Stampa

Cassazione: la responsabilità solidale negli appalti non si applica al condominio


icona

Con l’ordinanza n. 19514 del 10.07.2023, la Cassazione afferma che il condominio non può essere ritenuto solidalmente responsabile nell’ambito di un appalto dallo stesso commissionato, dal momento che non svolge attività d'impresa e non assume, ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini.

Il fatto affrontato

Il Condominio propone opposizione giudiziale avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli ha richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, il pagamento dei contributi non versati a due dipendenti impegnate nella pulizia dello stabile da parte della ditta datrice cui era stato appaltato detto servizio.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo la norma sulla responsabilità solidale applicabile anche al Condominio, seppur privo di personalità giuridica.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 esclude l’applicazione della responsabilità solidale qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, è attratto nell'orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi.

Allo stesso modo, per la sentenza, è solidalmente responsabile il committente che pur non essendo "imprenditore" è "datore di lavoro", e cioè il committente che anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell'appaltatore realizza l'oggetto della propria attività istituzionale.

Non rientrando il Condominio in nessuna delle due predette categorie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dallo stesso presentato.

A cura di Fieldfisher