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Cassazione: la clausola sociale si applica anche ai dipendenti della subappaltatrice


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Con l’ordinanza n. 30803 del 06.11.2023, la Cassazione afferma che la clausola sociale prevista da un contratto collettivo in caso di cambio appalto si applica anche ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice, a patto che sia provata l’esistenza di tale rapporto contrattuale.

Il fatto affrontato

I lavoratori, a seguito del cambio di appalto intervenuto presso il sito ove gli stessi erano impiegati, ricorrono giudizialmente al fine di sentir dichiarato il loro diritto all’assunzione alle dipendenze delle imprese subentranti (facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese).
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la presenza della c.d. clausola sociale nel CCNL applicato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell'occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice trova piena operatività in ipotesi di cambio appalto senza mutamenti nell'organizzazione del lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, non è, a tal fine, dirimente la conoscenza soggettiva della situazione occupazionale da parte della società (o della RTI) subentrante e neppure la volontà di tale azienda di assumere o meno i dipendenti dell’impresa uscente.

Per la sentenza, infatti, il diritto all'assunzione è efficace anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell'appalto (che, eventualmente, risponderanno delle proprie inesattezze o omissioni nei confronti del committente o dell'appaltatore subentrante, ma non in danno dei lavoratori tutelati dalla clausola sociale di matrice contrattualcollettiva).

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalle imprese subentranti, confermando il diritto dei lavoratori ad essere assunti dalle stesse.

A cura di Fieldfisher