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Cassazione: direttive emanate dai dipendenti della committente sufficienti per dichiarare non genuino l’appalto


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Con l’ordinanza n. 3280 del 09.02.2025, la Cassazione afferma che si integra la fattispecie dell’appalto non genuino nell’ipotesi in cui i lavoratori dell’appaltatore ricevano disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività dai dipendenti della committente, che in tal modo esercitano un vero e proprio potere conformativo nei loro confronti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, adibito ad un appalto, impugna giudizialmente il recesso irrogatogli dall’appaltatore (formale datore) e chiede il riconoscimento del suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa committente.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto della non genuinità dell’appalto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature.

Tuttavia, continua la sentenza, è imprescindibile, ai fini della configurabilità di un appalto lecito, che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, si configura intermediazione illecita ogniqualvolta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, ecc.), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la non genuinità dell’appalto, posto che il lavoratore aveva sempre ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività dai dipendenti della committente.

A cura di WST