Con l’ordinanza n. 16153 del 16.06.2025, la Cassazione afferma che non costituisce una indebita ingerenza nella gestione e direzione dei lavoratori dell’appaltatore, la condotta del committente che fornisce indicazioni generali necessarie alla realizzazione dell’attività esternalizzata.
Il fatto affrontato
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società committente dell’appalto cui è sempre stato adibito.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo genuini gli appalti cui era stato adibito il ricorrente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della genuinità dell’appalto, è necessario che permanga in capo all’appaltatore la professionalità dei propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio esternalizzato, da intendersi come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze.
Secondo la sentenza, non osta, invece, alla genuinità del contratto, la circostanza che il committente, da un lato, emetta determinazioni di ordine generale - volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, ma non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli lavoratori - e, dall’altro lato, fornisca agli stessi lavoratori talune dotazioni (quali il telefono cellulare, il palmare) utilizzate per assicurare un più efficiente svolgimento del servizio.
Per i Giudici di legittimità, infatti, ciò che è dirimente è l'esistenza in capo all’appaltatore di un potere di organizzazione del lavoro autonomo rispetto alle determinazioni dell’appaltante.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la genuinità degli appalti.
A cura di WST