Concrete prospettive di cessione di azienda o riassorbimento occupazionale nella misura del 70 % degli esuberi. Sono i due presupposti per la proroga alla cassa integrazione straordinaria per il 2026, prevista dall’art. 44, commi da 1-ter e 1-quinquies del d.l. n. 109/2018, come modificato dall’ art. 1, comma 172, della Legge n. 199/2025 ( Legge di bilancio 2026 ). La misura è rivolta alle imprese che cessano l’attività produttiva ma presentano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e conseguente riassorbimento occupazionale, oppure che intendono avviare programmi di reindustrializzazione. A riguardo, con la circolare n. 5/2026, il Ministero ha fornito chiarimenti in merito ai criteri istruttori e i requisiti dei piani di salvaguardia occupazionale.
Previo accordo in sede governativa, il Ministero del Lavoro può autorizzare un ulteriore periodo di cassa integrazione della durata massima di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, nel limite di spesa di 20 milioni.
L’ autorizzazione alla proroga semestrale può essere rilasciata in presenza di :
- Prospettive di cessione dell’azienda, anche parziale, idonee a garantire la continuità produttiva e il riassorbimento occupazionale;
in alternativa a
- Prospettive di significativo riassorbimento occupazionale, anche in assenza di continuità aziendale, purché supportate da un piano coerente con la normativa vigente.
Il Ministero precisa che, se nel primo caso le prospettive di cessione dell’attività aziendale devono essere valutate secondo le modalità già applicate nel corso del 2025 a prescindere dal recupero occupazionale, nel secondo caso l’azienda dovrà presentare un piano in linea con quanto previsto dal DM 94033/2016, con la previsione di un’ipotesi di riassorbimento nella misura del 70 % degli esuberi dichiarati, anche attraverso articolati programmi di politiche attive, offerte di incentivo all’esodo e percorsi di riqualificazione professionale volti ad agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.

