Giudizio di primo grado

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Cassazione: Si applica il “rito Fornero” in presenza di un appalto non genuino


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Con l’ordinanza n. 2303 del 30.01.2018, la Cassazione sostiene l’applicabilità del “rito Fornero” anche quando il lavoratore, licenziato dall’azienda appaltatrice da cui dipendeva, propone un ricorso teso ad ottenere la reintegra nei confronti dell’azienda, non formalmente sua datrice di lavoro, eccependo l’esistenza di un appalto fittizio da ricondursi alla fattispecie della mera fornitura di manodopera.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, cui era stato irrogato un licenziamento, propone ricorso, secondo le norme processuali di cui all’art. 1, comma 48, l. 92/2012 (“rito Fornero”), nei confronti di una Società che aveva appaltato un servizio di consulenza informatica all’azienda che formalmente risultava sua datrice di lavoro. Sostiene, infatti, che l’appalto non poteva considerarsi genuino (ex art. 29 D.Lgs. 276/2003), esaurendosi nella mera fornitura della sua manodopera alla Società convenuta, la quale aveva sempre esercitato nei suoi confronti tutti i poteri di datore di lavoro.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicabilità del rito speciale introdotto dalla c.d. legge Fornero, stabilendo che lo stesso debba seguirsi anche allorquando il ricorso del lavoratore sia proposto nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, di cui, però, il prestatore chieda di accertare l’effettiva titolarità del rapporto.

I Giudici di legittimità sostengono, infatti, che una volta azionata dal dipendente un’impugnativa di licenziamento, al fine di richiedere le tutele previste dall’art. 18 della l. 300/1970, il suddetto procedimento speciale deve essere seguito a prescindere dalla veste formale assunta dalle parti e dalle relazioni giuridiche intercorrenti tra le stesse.

A conferma di quanto sopra, la sentenza rileva, altresì, che la natura giuridica del rapporto di lavoro e l’individuazione del soggetto che si assume quale datore di lavoro, non devono essere considerate alla stregua di domande autonome e come tali precluse dal rito speciale, rientrando, invece, tra le questioni che il Giudice deve affrontare e risolvere preliminarmente ogni qualvolta siano invocate le tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro.

A cura di Fieldfisher