Giudizio di primo grado

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Cassazione: nella fase di opposizione del rito Fornero possono essere avanzate nuove eccezioni?


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Con l’ordinanza n. 10263 del 16.04.2024, la Cassazione afferma che, in sede di opposizione nel rito Fornero, possono essere introdotte eccezioni nuove rispetto a quelle già avanzate nella fase sommaria, purchè fondate sui medesimi fatti.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente – con il c.d. rito Fornero – avverso il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva.
La società, solo nel costituirsi in giudizio nella (seconda) fase di opposizione, deduce l'incompatibilità dell'impugnazione del licenziamento con l'accordo individuale antecedentemente sottoscritto dalla ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione – per quel che qui interessa – rileva che, nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che non costituisce domanda nuova, e in quanto tale inammissibile, la deduzione (in fase di opposizione) di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.

Parimenti, per la sentenza, in sede di opposizione possono essere sollevate altre eccezioni, purché fondate sui medesimi fatti estintivi, modificativi o estintivi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte non ritiene che possa trovare accoglimento la censura con cui la lavoratrice riteneva tardiva l’introduzione nel giudizio di un ulteriore profilo di legittimità del recesso.

A cura di WST