Con l’ordinanza n. 9509 del 06.04.2023, la Cassazione afferma che è ammissibile l’impugnativa giudiziale del licenziamento proposta con rito Fornero, anche quando presuppone l’accertamento della natura subordinata del rapporto.
Il fatto affrontato
Il lavoratore propone ricorso giudiziale con rito c.d. Fornero per impugnare il licenziamento irrogatogli, previo accertamento della natura subordinata del rapporto formalmente qualificato di consulenza.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo – per quel che qui interessa – l’ammissibilità della stessa e la sua proponibilità con rito Fornero.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ritiene di non poter aderire alla censura mossa dalla società, circa l’inammissibilità della domanda proposta con rito Fornero, per la sua inapplicabilità alla controversia, in assenza di un presupposto accertamento della natura subordinata del rapporto.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, l'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro, è compatibile con il rito speciale previsto dall’art. 1, comma 48, della L. 92/2012.
Per la sentenza, infatti, dette questioni rientrano tra quelle che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso.
A cura di Fieldfisher