Giudizio di primo grado

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Cassazione: inderogabile la competenza territoriale nel rito del lavoro


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Con l’ordinanza n. 1909 del 18.01.2024, la Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, è vietata la conclusione di patti derogatori della competenza territoriale.

Il fatto affrontato

Il legale rappresentante dell’organizzazione sindacale ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento della quota mensile di un lavoratore aderente all’associazione, non corrisposta né dal medesimo lavoratore né dal datore (in ottemperanza alla cessione del credito operata a favore del sindacato).
Nel proprio ricorso, il sindacato rileva che, nella “scheda di adesione” al sindacato, le parti (lavoratore e sindacato stesso) avevano concordato che “per ogni controversia con la suddetta organizzazione sindacale sarà competente il foro di Nocera inferiore (SA)”.
Il Tribunale di Nocera Inferiore declina la competenza territoriale nei confronti del Tribunale di Vicenza, rilevando che non solo tutti e tre i fori alternativi dettati dall’art. 413 c.p.c. individuavano la suddetta circoscrizione giudiziaria (Vicenza è il luogo ove è sorto e si è svolto il rapporto di lavoro e dove si trova la sede legale del datore) ma si trattava, altresì, della città di residenza del lavoratore, ex art. 18 c.p.c.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che nel rito del lavoro le regole della competenza prevedono in via generale l’applicazione dei fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto o dove si trova l’azienda o una sua dipendenza (art. 413, comma 2, c.p.c.).

Per la sentenza, in via residuale, è possibile fare applicazione del foro generale (della residenza) del convenuto (art. 413, comma 7, c.p.c. che rinvia all’art. 18 c.p.c.).

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, tutte le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle e l’incompetenza del Tribunale adito può essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale, stante l’incompetenza territoriale del giudice adito.

A cura di Fieldfisher