Giudizio di primo grado

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Corte Costituzionale: legittima la modalità di chiamata in causa del terzo nel processo del lavoro


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Con la sentenza n. 67 del 11.04.2023, la Corte Costituzionale afferma che la modalità di chiamata in causa del terzo nel rito del lavoro, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 418, comma 1, e 420, comma 9, c.p.c., non risulta costituzionalmente illegittima, essendo rispettosa della specialità del rito e, in particolare, dell’esigenza di garantire il contradditorio delle parti prima.

Il caso affrontato

Nel costituirsi in giudizio in un procedimento incardinato da un lavoratore per ottenere il risarcimento del danno biologico differenziale subito a causa di una malattia professionale, il datore chiede di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, senza però richiedere il differimento dell’udienza di discussione.
Il Tribunale di Padova, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 (per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla domanda riconvenzionale) e 111 (per violazione del principio della durata ragionevole del processo) della Costituzione - del combinato disposto degli artt. 418, comma 1, e 420, comma 9, c.p.c., che, nelle controversie di lavoro, rendono inammissibile l’istanza di chiamata in giudizio del terzo senza richiesta di differimento dell’udienza di discussione.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che la questione di legittimità sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. risulta non fondata, dal momento che può parlarsi di violazione del principio di eguaglianza solo in presenza di situazioni omogenee disciplinate in modo ingiustificatamente diverso.
Circostanza questa non rinvenibile nella fattispecie sottoposta a scrutinio dei Giudici, a fronte di una importante differenza tra la domanda riconvenzionale e la chiamata in causa del terzo: la prima proposta nei confronti di una parte in causa, la seconda indirizzata ad un soggetto esterno al procedimento.

Secondo la Consulta, parimenti infondata è anche l’altra questione di legittimità inerente alla violazione dell’art. 111 Cost.
Il rito del lavoro è, infatti, ispirato a principi di concentrazione e celerità e l’ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, posto che la stessa potrebbe avere solo finalità dilatorie in grado di ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale ritiene che la scelta del legislatore di rimettere all’udienza di discussione la decisione del giudice sull’autorizzazione, o meno, della chiamata in causa del terzo, sia fondata su una valida ratio giustificativa posta a tutela della specialità del rito del lavoro.

A cura di Fieldfisher