Giudizio di primo grado

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Cassazione: quale foro è competente per le controversie in caso di trasferimento d’azienda?


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Con l’ordinanza n. 21648 del 08.10.2020, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 cod. proc. civ., previsto dall'art. 413, quarto comma soltanto in via sussidiaria”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, nel marzo del 2017, ricorre giudizialmente per ottenere delle differenze retributive dalla società con cui aveva cessato il rapporto nel settembre 2012, proponendo la relativa domanda dinnanzi al Tribunale della città in cui aveva svolto la propria prestazione.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda solleva una questione di incompetenza territoriale in favore del diverso Tribunale del comprensorio presso cui insisteva la sede legale della stessa, a fronte della cessione in affitto, nel marzo del 2015, del punto vendita aziendale presso cui aveva operato il ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'art. 413 c.p.c. prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente territorialmente, oltre al luogo in cui è sorto il rapporto, anche quello in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore ovvero presso la quale prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto.

Tale ultimo criterio, continua la sentenza, mantiene la sua validità anche in caso di affitto e trasferimento dell'azienda ovvero cessazione di essa o della sua dipendenza, purché però la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Secondo i Giudici di legittimità, una volta decorso detto termine, l’azione va proposta davanti al giudice del luogo dove è sorto il rapporto, essendo questo il criterio che presenta carattere duraturo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società, annullando l’ordinanza del Tribunale.

A cura di Fieldfisher