Giudizio di primo grado

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Cassazione: competenza del Giudice del lavoro nelle cause contro i direttori generali


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Con l’ordinanza n. 17309 del 03.07.2018, la Cassazione afferma che, a fronte di azioni risarcitorie promosse dalla società nei confronti di un proprio dipendente avente qualifica di direttore generale, il Giudice del lavoro è competente laddove la domanda sia fondata su inadempienze poste in essere nello svolgimento delle mansioni affidategli.

Il fatto affrontato

La Banca, datrice di lavoro, promuove un’azione risarcitoria nei confronti del proprio ex direttore generale, nonché dipendente con qualifica di dirigente, per avere quest'ultimo creatole un ingente danno economico, a causa della concessione di un mutuo, in violazione delle più elementari regole prudenziali in materia, ad un’azienda fallita di lì a poco.
Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del lavoro, investito della questione, rileva la propria incompetenza funzionale in favore della la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Trieste, sul presupposto che il resistente direttore generale doveva essere giudicato, per la propria condotta, in base alle disposizioni societarie che regolano la responsabilità degli amministratori.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che la determinazione della competenza, nell’ambito di un’azione proposta da una società nei confronti del suo direttore generale, deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge.
Si deve, sostanzialmente, valorizzare il petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della domanda dedotta in giudizio.

Ne consegue, per i Giudici di legittimità, che qualora la responsabilità del direttore generale sia stata dedotta sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro (come nella specie, in relazione alle scelte operative adottate, in violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà), l'azione non va proposta alla sezione specializzata di cui al d.lgs. 168/2003 (Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale), ma al giudice del lavoro.
Ciò in quanto l'art. 2396 c.c., pur estendendo ai direttori generali le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, prevede tuttavia una clausola di salvezza che fa “salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società ”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte riconosce, nel caso di specie, la competenza del Tribunale di Udine in funzione di Giudice del lavoro.

A cura di Fieldfisher