Forme pensionistiche complementari

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Entrate – Risposta n. 169/2025 : Pensioni integrative e contributi, quali sono le detrazioni applicabili


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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 169/2025, fornisce alcuni chiarimenti n merito alle modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi .

Il caso trae origine da una richiesta proveniente da un ente previdenziale connesso alla Camere di Commercio in merito alle corrette modalità di calcolo delle detrazioni fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai propri pensionati a seguito della cessata operatività del Fondo pensione per gli impiegati camerali e la confluenza alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali ( CPDEL ).

L’ Istante rappresenta che l’erogazione dei trattamenti pensionistici è stata garantita anche dopo la cessazione del fondo, a condizione che ciascun dipendente continuasse a versare un contributo del 2,70% , ottenendo tra l’altro maggiori benefici pensionistici.  

Per il personale già in servizio, la Legge regionale ha previsto anche un “… trattamento giuridico ed economico di quiescenza e l'indennità di fine servizio in misura complessivamente non inferiore a quella corrisposta dal soppresso fondo di pensione e di quiescenza, approvato con legge regionale [...] e successive modificazioni”.  Inoltre, al fine di consentire ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale di poter godere di un maggior beneficio pensionistico a seguito del loro collocamento a riposo, è previsto, in loro favore  “oltre ai contributi normalmente dovuti, anche il contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva”.

All’ Agenzia è stato chiesto, pertanto, se il trattamento pensionistico integrativo erogato al momento del collocamento a riposo sia equiparabile a reddito da lavoro dipendente, come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR, trovando applicazione la detrazione prevista all’ art. 13, comma 1, del TUIR oppure , se in assenza di trattamento integrativo, i redditi sono da considerarsi redditi da pensione con l’applicazione della diversa detrazione prevista dall’ art. 13, comma 3, del TUIR.

L’Agenzia sottolinea prima di tutto come le prestazioni pensionistiche derivanti da forme complementari, disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005, e assimilate a redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del Tuir, godono della detrazione prevista dall’art. 13, comma 1.

Nel caso di specie, vista la cessazione del fondo e il subentro della Cassa, le prestazioni integrative non possono essere considerate come prestazioni pensionistiche complementari costituendo, invece, redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’ art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, con diritto alla detrazione prevista dall’ art. 13, comma 3 del TUIR.