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Tribunale di Lucca: quali conseguenze nel caso di lavoro da parte del pensionato con quota 100?


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Con la sentenza del 07.03.2023, il Tribunale di Lucca afferma che la nozione di non cumulabilità deve interpretarsi nel senso che deve escludersi che la pensione anticipata possa sommarsi con il reddito da lavoro e che, in conseguenza, il reddito di lavoro percepito deve essere detratto dalla pensione anticipata, dando luogo ad un indebito di pari importo, soggetto al recupero da parte dell'Istituto previdenziale.

Il fatto affrontato

Il ricorrente, pensionato con quota 100 dal 1° aprile 2019, propone opposizione giudiziale avverso il provvedimento con cui l’INPS gli aveva chiesto la restituzione di tutto quanto percepito a titolo di pensione per aver prestato attività di lavoro dipendente, tramite una agenzia interinale, nei giorni 13 e 14 luglio 2019, percependo la somma di € 148,86.

La sentenza

Il Tribunale afferma che la norma introduttiva della pensione quota 100 si limita ad affermare la non cumulabilità del trattamento pensionistico con il lavoro subordinato, senza introdurre sanzioni di alcun tipo.

Secondo il Giudice, dunque, la previsione contenuta nelle circolari INPS, secondo cui in caso di violazione di detto precetto il lavoratore è tenuto a restituire l’intero importo annuale ricevuto a titolo di pensione, si traduce in una vera e propria sanzione che – a fronte della lacuna legislativa – non può essere introdotta dall’Istituto previdenziale.

Per la sentenza, inoltre, la previsione contenuta all’interno delle circolari INPS sarebbe lesiva anche del principio di proporzionalità.

Su tali presupposti, il Tribunale di Lucca accoglie il ricorso del lavoratore, condannando il medesimo a restituire soltanto i maggiori importi percepiti a fronte della prestazione di lavoro subordinato.

A cura di Fieldfisher