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INPS - Circ. n. 39 del 7.02.2025 : Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito nel settore moda.


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Con la circ. n. 39 del 7.02.2025 , l’INPS recepisce le novità in materia di misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda previste dalla  Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160.

Beneficiari - Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l’INPS precisa che i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall’Istituto tra I destinatari della misura. Sono altresì ammessi i datori di lavoro:

  • siano classificati ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
  • abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
  • abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.

Durata - Mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.  

Presentazione della domande - Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.  

Fonte: INPS