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INPS – Circ. n. 109 del 5.10.2022 : FIS – Accesso semplificato con le causali straordinarie


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Con la pubblicazione della circ. n. 109 del 5.10.2022, l'INPS ha recepito le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 33/2022, ridefinendo i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per causali straordinarie. 

I criteri illustrati nella circolare trovano altresì applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per causali straordinarie, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente. L'obiettivo è favorire una semplificazione del processo per ridurre gli oneri a carico delle realtà aziendali, tenuto conto della consistenza limitata degli organici e del settore in cui operano le aziende. 

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE : 

Come sottolinea la circolare avendo presente la normativa sopravvenuta  , il datore di lavoro interessato a chiedere al FIS degli assegni di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale deve:

a)presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione.

In tale ambito, fra i processi di transizione si fanno rientrare: 1. i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale; 2. i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica; 3. processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. Il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione di cui al precedente punto a) e riguardanti l’unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo. 


b) evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni/riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l’assegno di integrazione salariale; 


c) finalizzare il programma ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà indicare la percentuale di lavoratori sospesi - ovvero a orario ridotto – che, durante o a fine programma, rientreranno presumibilmente in azienda. In caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare anche il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberi; 


d) evidenziare nel programma una eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.


CRISI AZIENDALE : 

Il già citato decreto ministeriale interviene anche sulla competenza del FIS relativa alla concessione dell’assegno di integrazione salariale per la causale “crisi aziendale”, sottolineando che a tal proposito devono essere rispettati i seguenti criteri: 

a) il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi; 


b) il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso; 


c) il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero - in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale - deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte; 


d) il datore di lavoro deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale; 


e) il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda; 


f) il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale. Conseguentemente, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.). 


L’ evento improvviso e imprevisto, utile ai fini del riconoscimento della “crisi aziendale”, è da intendere, come ribadisce la circolare, come un evento esogeno al datore di lavoro e destinato ad essere valutato dal FIS sulla base di condizioni e criteri che la circolare dettagliatamente elenca.

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' : 

Oggetto di attenzione della circolare è altresì il contratto di solidarietà (art. 21 decreto legislativo n. 148/2015) , che ugualmente può portare al riconoscimento dell’assegno di integrazione salariale da parte del FIS. Fra l’altro la circolare segnala che, per l'accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri: 

a) la riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali di riduzioni di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015;


b) il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale; 


c) i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale senso sono esclusi i part-time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea; 


d) in linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà; 


e) nel corso della fruizione dell’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà – al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale – è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori; 


f) qualora le parti stipulanti il contratto di solidarietà, per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione dell’orario di lavoro, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. In relazione a quanto previsto dall’articolo 4-bis del decreto n. 33/2022, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l’avvenuta variazione di orario alla struttura Inps territorialmente competente; 


g) in tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario, è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.


L'INPS si sofferma anche sulla cumulabilità tra interventi straordinari e ordinari in riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e contemporaneamente destinatari, dal 1° gennaio 2022, della CIGS. Sul punto l' INPS chiarisce che il cumulo è possibile laddove i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti, per l'intero periodo, siano comunque diversi, oltre che puntualmente individuati attraverso specifici elenchi di nominativi.

Fonte: INPS - Circ. n. 109 del 5.10.2022