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INPS – Circ. n. 23 del 9.02.2022 : Assegno Unico Universale - Istruzioni


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A partire dal 1° marzo 2022 entrerà a regime il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante ai nuclei familiari anche in assenza di ISEE ed erogato mensilmente dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. 

L’INPS, in qualità di ente gestore della misura introdotta dall’art. 2 della Legge 1 aprile 2021 n. 46 “delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico”, attuata dal Dlgs n. 230/2021 ripercorre con la circ. n. 23 del 9.02.2022 l’intero impianto normativo, fornendo alcuni importanti dettagli in merito ai requisiti per l’accesso al beneficio e sulle modalità e i termini di presentazione delle domande presentabili già dal 1° gennaio 2022 tramite il servizio online come comunicato con mess. n. 4748 del 31.12.2021

UNA PANORAMICA SU IMPORTI E MAGGIORAZIONI : 

• Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

• Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro. 

Maggiorazioni sono previste con possibilità di cumulo per : 

  1. figli successivi al secondo: da 85 a 15 euro mensili;
  2. figli con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;
  3. per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;
  4. madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
  5. genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili;

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 è prevista una maggiorazione temporanea prevista per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro. 

Sul portale dell’Inps è stato pubblicato il servizio “Simulazione importo assegno mensile”, liberamente accessibile, che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il risultato del simulatore dell’assegno unico è solamente indicativo, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare relativa domanda e attendere l’esito dell’istruttoria svolta dall’Inps. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : 

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal figlio maggiorenne per sé stesso; dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato. 

Può essere presentata anche senza il calcolo ISEE, in questo caso gli interessati riceveranno l’importo minimo dell’assegno unico, ossia 50 euro a figlio, salvo la possibilità di integrazione in un secondo momento. 

Genitori non coniugati e non conviventi – La circolare precisa che In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento dell’ assegno unico, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate dalla legge e riportate nella circ. n. 23 del 9.02.2022. 

Assegno Unico al genitore separato - L’assegno unico universale spetta anche al genitore separato, che presenta la domanda pur non facendo più parte del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, l’Inps precisa che va considerato quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare. Come esposto sopra, a norma dell’articolo 6 del Dlgs n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. 

Assegno unico e affidatari - Considerato che il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione, l’Inps osserva che il diritto alla prestazione può essere esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento) che attribuisca la responsabilità genitorriale. 

Niente condizioni per figli disabili - In caso di disabilità del figlio maggiorenne a carico, non solo cadono i limiti d’età, ma anche tutte le altre condizioni elencate nel richiamato articolo 2. Inoltre, in un punto successivo della circolare, nel ricordare che i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, precisa che per i maggiorenni disabili non sono fissati limiti di età. 

Fonte: INPS - Circ. n. 23 del 9.02.2022