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Legge 1 aprile 2021, n. 46 : Assegno Unico Universale per figli a carico, la Legge delega


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È stata pubblicata sulla G.U. n. 82 del 6 aprile 2021 la Legge 1 aprile 2021 n. 46, recante la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. 

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, uno o più Decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. 

Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili. 

L’assegno spetterà a chi: 

1) dichiara di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

2) è soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) è residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

4) o, in alternativa, dichiara di essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

MISURA E MODALITA’ DI EROGAZIONE :

L’assegno spetta per: 

• ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

• per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione;

• per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, impegnato in un percorso di formazione scolastica o professionale un corso di laurea, o attività di tirocinio ovvero un’attività̀ lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad una determinata soglia purché registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro. 

Maggiorazioni sono previste a favore delle madri di età inferiore a 21 anni o per i genitori con figlio disabile

Fonte : Gazzetta Ufficiale