NASpI ai detenuti, l’ INPS si adegua alla giurisprudenza di legittimità.

L’INPS, con la circolare n. 74/2026, fornisce le istruzioni e i chiarimenti in merito all’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, al fine di recepire l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha individuato specifiche fattispecie di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Il documento segna un cambio di prospettiva rispetto al precedente indirizzo amministrativo, riconoscendo che il lavoro intramurario, pur inserendosi nell’ambito dell’esecuzione della pena, presenta ormai le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e, come tale, può dar luogo alla tutela contro la disoccupazione quando la cessazione dell’attività sia determinata da cause estranee alla volontà del lavoratore.

Facendo proprie le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, l’INPS individua le ipotesi nelle quali la cessazione del rapporto integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione, includendo la scarcerazione per fine pena, la conclusione del progetto lavorativo, il trasferimento presso altro istituto penitenziario e l’ammissione a misure alternative alla detenzione.

Rimane invece confermata l’esclusione della NASpI nei periodi di inattività derivanti dal sistema di rotazione del lavoro penitenziario, nei quali il rapporto non si estingue ma prosegue attraverso una mera sospensione dell’attività lavorativa.

Sotto il profilo contributivo, viene precisato che, nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto determini il diritto teorico alla NASpI, sorge in capo all’Amministrazione penitenziaria l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (ticket NASpI).

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