La disciplina in materia di videoterminali prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 trova applicazione tutte le volte in cui il lavoratore utilizza un’attrezzatura munita di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla legge. È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’interpello n. 3/2026.
La questione sottoposta alla Commissione riguardava, in particolare, la possibilità di qualificare tali lavoratori come videoterminalisti ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l’applicazione delle specifiche misure di tutela previste dal Titolo VII del Testo Unico sulla Sicurezza.
La Commissione richiama la definizione normativa secondo cui è considerato lavoratore videoterminalista chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Il criterio decisivo è quindi rappresentato dal tempo e dalle modalità effettive di utilizzo dell’attrezzatura, e non dalla qualifica professionale o dalla natura dell’attività esercitata.
Ne consegue che il datore di lavoro deve verificare concretamente l’utilizzo dei videoterminali da parte del personale e, qualora venga raggiunta la soglia prevista dalla normativa, applicare le relative misure di prevenzione e tutela, comprese quelle concernenti le interruzioni dell’attività e la sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
L’interpello interviene anche su un’altra questione: i requisiti dei locali destinati alle postazioni di controllo.
In merito, la Commissione richiama l’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui rientrano nella nozione di luogo di lavoro sia gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, sia ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività.
Per tali ambienti trovano quindi applicazione le disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza, che definiscono i requisiti minimi dei locali.

