Min. Lavoro: RLS e ufficiale di polizia giudiziaria, incompatibilità di fatto

Un lavoratore che ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può svolgere, all’interno della stessa struttura, anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per l’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

La questione è stata posta dalla Regione Toscana alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al contesto delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dove entrambe le figure si trovano ad operare all’interno del medesimo perimetro organizzativo.

I chiarimenti sono giunti con l’interpello n. 2/2026, inteso a orientare le scelte dei datori di lavoro nella gestione di eventuali sovrapposizioni di ruolo tra le figure dedicate alla prevenzione e il personale con funzioni ispettive. L’analisi prende le mosse da una valutazione approfondita dei compiti attribuiti a ciascuna figura all’interno del sistema delineato dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).

Da un lato, l’RLS costituisce una figura interna all’organizzazione aziendale, eletta o designata per rappresentare i lavoratori nelle questioni relative alla tutela della salute e della sicurezza. Le sue mansioni hanno un’impronta essenzialmente consultiva, propositiva e partecipativa, in quanto viene consultato sulla valutazione dei rischi, riceve informazioni e documentazione aziendale, formula osservazioni in sede di ispezione e può sollecitare l’intervento delle autorità competenti quando reputi inadeguate le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.

Dall’altro lato, gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL esercitano funzioni di polizia giudiziaria a tutela dell’interesse pubblico, destinate all’accertamento delle violazioni e alla raccolta delle prove. Tale attività ha una marcata natura pubblicistica e richiede requisiti imprescindibili di terzietà, imparzialità e autonomia rispetto alle dinamiche e ai rapporti aziendali. Mentre l’RLS agisce come portavoce degli interessi dei lavoratori ed è il naturale interlocutore dell’organo di controllo, l’ufficiale di polizia giudiziaria deve posizionarsi in una condizione di assoluta neutralità nei confronti della struttura vigilata.

In forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull’applicazione della normativa prevenzionistica è affidata alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, i cui operatori, nei limiti delle attribuzioni conferite dalla legge, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria previste dagli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e dall’art. 21 della legge n. 833/1978. Tali funzioni hanno natura pubblicistica e sono finalizzate all’accertamento delle violazioni, alla raccolta delle prove, all’adozione dei provvedimenti di competenza e, più in generale, alla tutela dell’interesse pubblico attraverso un’attività ispettiva caratterizzata da imparzialità e autonomia.

Sebbene non sussista un esplicito divieto normativo di cumulo, la Commissione ha concluso che la concentrazione delle due cariche nella medesima persona determina un’incompatibilità di fondo. La sovrapposizione dei ruoli genererebbe infatti una commistione di funzioni del tutto inconciliabile con la diversa veste giuridica assegnata dall’ordinamento alle due figure. Per i datori di lavoro pubblici e per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il parere dell’Interpello rappresenta un fondamentale punto di riferimento per orientare la designazione degli RLS e la gestione dei servizi ispettivi, prevenendo conflitti di interesse e salvaguardando l’autonomia delle attività di controllo.

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