Min. Lavoro – Nota n. 12607/2024 : Assegno di inclusione – Il decalogo del Ministero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha raccolto nella nota 12607/2024 le principali indicazioni sull’Assegno di Inclusione al fine di assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

Introdotto in prima battuta dal Decreto Lavoro (DL n. 48-2023, convertito con modificazioni in legge n. 85-2023, sul quale si sono susseguiti diversi correttivi ), l’Assegno di Inclusione rappresenta un aiuto economico e di inclusione sociale e professionale, operativo dal 1° gennaio 2024 per una platea limitata di cittadini.

La nota, in particolare approfondisce le seguenti tematiche:

Sospensione  e decadenza del beneficio – Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto o di invio della domanda all’ INPS la prestazione viene sospesa. La mancata presentazione alle convocazioni dei Servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.   

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali. Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità.

Verifiche mensili – Il Ministero ricorda che i requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche.

Istanze di riesame – il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

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