In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2024, è stato pubblicato il DL 31 maggio 2024, n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2024 e in materia di università e ricerca.”
Il decreto, entrato in vigore il 1° giugno, si compone di 4 capi e 17 articoli il cui contenuto spazia dalla revisione del funzionamento degli Organismi sportivi, alla lotta contro il fenomeno del doping, al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e delle misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tra le varie nuove disposizioni inoltre, troviamo l’articolo 3, rubricato “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo” che apporta nuove modifiche al Dlgs 36/2021 riguardanti le prestazioni dei volontari sportivi e dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.
NOVITA' PER I VOLONTARI SPORTIVI
Soglia rimborsi spese - All'art. 3, comma 3, lett. b ) il Decreto sostituisce il comma 2 dell'articolo 29 della Riforma dello sport elevando la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi a 400 € mensili dai 150 € precedenti. La nuova disposizione prevede che le prestazioni dei volontari continuino a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo dei 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni , Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva , CONI, CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. a condizione che sia presente una delibera ad hoc riguardante le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I rimborsi così erogati non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma vengono considerati ai fini del superamento dei limiti di non imponibilità contributiva previsti dalla Riforma dello sport ( dall'art. 35, c. 8-bis ), nonché dei limiti di non imponibilità fiscale ( art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2021 ).
Comunicazioni obbligatorie - Per i volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l'importo corrisposto attraverso l' apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL. La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale prevista dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché tramite il sistema pubblico di connettività del medesimo COdice.
LAVORO SPORTIVO E PUBBLICO IMPIEGO :
Autorizzazione preventiva - Con la modifica l'art. 25, c. 6, 3° periodo del D.Lgs. n. 36/2021, nel caso in cui l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore ai 5.000 euro annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Incompatibilità - L'art. 3, c. 1, lett. a) del Decreto aggiunge la lett. f-ter al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 , stabilendo che sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
Comunicazione dei rimborsi - Le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
Inquadramento fiscale - Il Decreto procede con l'abrogazione della lettera a) dell'art. 53, c. 2, TUIR che inseriva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
Fonte: Gazzetta Ufficiale