INPS – Mess. n. 1169 del 19.03.2021 : Lavori Usuranti – Domande di pensionamento entro il 1° maggio

Con il Mess. n. 1169 del 19.03.2021 , l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (cosiddetti "lavori usuranti"), di cui al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. 

Il provvedimento, mediante dettagliate tabelle, indica i requisiti specifici per l’accesso al beneficio in relazione ai seguenti destinatari: 

– lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
– lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena";
– conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
– lavoratori notturni a turni;
– lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. 

Le categorie destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ( utile per il diritto alla pensione di anzianità ) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. 

Quanto al regime delle decorrenze, l’Istituto precisa che la presentazione della domanda oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: 

– 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
– 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
– 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Fonte: INPS – Mess. n. 1169 del 19.03.2021

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