INPS : Anticipo NASpI, nuove regole a partire dal 1° gennaio 2026

La legge di bilancio 2026 modifica le modalità di erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità per i beneficiari NASpI che avviano un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivono una quota di cooperativa. Non è più previsto il pagamento in un’unica soluzione: l’anticipazione della NASpI viene ora corrisposta in due rate. Con il messaggio n. 1215/2026, l’ INPS illustra le novità introdotte dall’ art. 1, comma 176, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha parzialmente modificato l’ articolo 8 del Decreto Legislativo n. 22/2015.

Come noto l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Se fino al 31 dicembre 2025 l’ incentivo poteva essere corrisposto in unica rata, dal 1° gennaio 2026 l’incentivo è suddiviso in due rate :

  • la prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
  • la seconda, pari al 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI ( pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni), qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.

Il restante 30 % della seconda rata viene erogato a condizione che il richiedente :

  • non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI ;
  • non sia titolare di pensione diretta.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni comporta la restituzione dell’incentivo, secondo quanto già previsto dalla previgente disciplina in caso di rioccupazione, oppure la mancata erogazione della seconda rata, qualora il richiedente maturi il diritto alla pensione tra le due scadenze. In quest’ultima ipotesi, a differenza della prima, non è richiesta la restituzione della quota già percepita.

Per quanto riguarda l’ Assegno Ordinario di Invalidità, il lavoratore dovrà scegliere tra assegno e NASpI anticipata. Se sceglie l’anticipazione, l’assegno verrà sospeso per la durata teorica della disoccupazione.

Torna in alto