Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea è stata pubblicata la raccomandazione ( UE ) 2026/720 sulle definizioni di impresa innovativa, start up innovativa e scaleup innovativa. L’iniziativa è stata presentata in occasione del lancio del 28° regime societario, ossia un insieme armonizzato di norme di diritto societario che può essere scelto in alternativa ai regimi nazionali. Allo stato attuale le definizioni nazionali in materia possono differire notevolamente tra di loro a scapito delle stesse imprese che, ia mancanza di definizioni e regole comuni, possono andare in contro a misure incoerenti e non uniformi tra i vari Stati membri ostacolando, in ultima istanza l’espansione del mercato unico. Le nuove definizioni si basano su criteri oggettivi come segue :
” L’ impresa innovativa” per essere definita tale deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette; b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
Diversamente dall’ impresa innovativa, la ” start-up innovativa ” deve soddisfare tutti i seguenti criteri: a) è un’impresa innovativa; b) è un’impresa autonoma; c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR; d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.
Infine la scale-up innovativa deve soddisfare anch’essa tutta una serie di criteri: a) è un’impresa innovativa; b) è un’impresa autonoma; c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR; d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %; e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti: i) occupa meno di 750 persone; ii) non è quotata in borsa.

