Entrate : Scissione societaria, niente DURF per l’azienda neo-costituita dallo scorporo

Nel caso di un’operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, il rilascio del DURF  alla società scorporata non è possibile in quanto il requisito del triennio
di attività previsto dalla normativa di riferimento non può essere ereditato dalla società scissa. Il chiarimento è fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n 50/2026A tale conclusione l’ Agenzia giunge sulla base delle seguenti considerazioni :

  1. L’ottenimento del Durf consentirebbe alla società istante di compensare le ritenute dovute in favore dei propri dipendenti, senza dover procedere al materiale pagamento delle stesse ;
  2. Il passaggio delle posizioni giuridiche economico-patrimoniali alla società scorporata trova una puntuale disciplina nell’ art. 173 del TUIR e non consente interpretazioni estensive del «principio di continuità e neutralità» nell’ambito delle operazioni di scissione.

In assenza di DURF la scorporata appaltatrice, subappaltatrice o affidataria di lavori di valore superiore a 200.000 € è obbligata, oltre all’effettivo versamento degli importi, anche alla trasmissione  al committente, entro 5 giorni dal versamento delle ritenute, delle deleghe di pagamento relative alle posizioni di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente. Il mancato adempimento è sanzionato con la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente sino al 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa.

Questa disciplina, che trova riscontro nell’art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, è disapplicata se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Durf, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti :

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
  4. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

 

 

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