Il regime di favore volto ad agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori, previsto all’art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, rappresenta uno dei pilastri della politica fiscale per l’attrattività del capitale umano altamente qualificato. Tale disciplina prevede, al ricorrere di rigorosi presupposti , una detassazione del reddito prodotto nel territorio dello Stato, attraverso l’esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti percepiti. Nel tempo, il legislatore è intervenuto ripetutamente per potenziare la portata della norma, introducendo meccanismi di estensione temporale del beneficio legati a fattori di radicamento sociale ed economico, quali la presenza di figli minorenni o l’acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale.
Per i contribuenti rientrati prima del 2020 è riconosciuta la possibilità di prolungare la fruizione dell’agevolazione mediante l’esercizio di un’ opzione onerosa. La proroga richiede il versamento di un importo calcolato in misura percentuale sui redditi agevolati, ma la sua applicazione ha sollevato dubbi interpretativi circa l’esatto momento in cui debbano sussistere i requisiti legittimanti, specialmente in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Ed è con la risposta n. 80/2026 che l’ Agenzia offre chiarimenti a riguardo, delineando i confini temporali per la valutazione dei carichi familiari.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il requisito della presenza di figli deve essere verificato alla data di perfezionamento dell’opzione, coincidente con il versamento dell’importo dovuto. Sotto questo profilo, la nascita di un secondo figlio che avvenga nel medesimo periodo d’imposta, ma in un momento successivo al pagamento, non può essere considerata utile ai fini della determinazione immediata di una durata maggiore del beneficio.
Tuttavia, l’interpretazione non preclude la fruizione di proroghe ulteriori: viene infatti ammessa la possibilità di un successivo allungamento del periodo agevolabile attraverso l’esercizio di una nuova opzione, da esperirsi entro i termini di scadenza del primo prolungamento ottenuto. Pertanto, qualora il contribuente acquisisca il requisito dei due figli entro la nuova scadenza stabilita, potrà legittimamente estendere il regime di favore fino a undici periodi d’imposta, previo assolvimento dell’ulteriore onere economico previsto dalla legge.
La ratio espressa dall’Agenzia si fonda su una rigorosa interpretazione letterale e sistematica del quadro normativo, individuando nel momento dell’esercizio dell’opzione il momento determinante per la cristallizzazione dei requisiti. Tale impostazione risponde a un’esigenza di certezza del diritto e uniformità applicativa, garantendo che il beneficio fiscale sia ancorato a dati oggettivi e verificabili al momento della manifestazione di volontà del contribuente.

