Con la pubblicazione della FAQ AE 29 aprile 2026 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla responsabilità solidale negli appalti, relativamente alle modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (INAIL) che il committente o la stazione appaltante sono tenuti a corrispondere in caso di inadempimento dell’appaltatore. Il dubbio interpretativo del contribuente discende dalla possibilità di utilizzare crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24 per assolvere a tali obblighi solidali, previsti dall’art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003 e dall’articolo 11, comma 6, del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).
L’Agenzia ha chiarito in modo definitivo che non è ammessa la compensazione. La ragione risiede nella natura stessa dell’operazione: il soggetto che effettua il versamento, sia committente che stazione appaltante, agisce per estinguere un debito altrui riconducibile all’appaltatore inadempiente.
Di conseguenza, l’utilizzo di crediti propri configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del D.Lgs. 124/2019, che proibisce espressamente il pagamento di debiti fiscali o contributivi di terzi mediante la compensazione di crediti propri.
Le istruzioni per le corrette modalità di pagamento restano quelle fornite dalla stessa Agenzia con la risoluzione 34/2012. I versamenti in questione, devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”.

