Entrate: Impatriati e trasferimento della residenza tra Regioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76/2026, ha fornito importanti chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati, focalizzandosi sul mantenimento della maggiorazione dell’agevolazione prevista per chi trasferisce la residenza nelle regioni del Mezzogiorno.

Il quadro normativo – Il “regime speciale per i lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, mira ad attrarre capitale umano in Italia offrendo una parziale detassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i soggetti rientrati entro il 31 dicembre 2023, la norma prevede che il reddito concorra alla formazione dell’imponibile complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare con una detassazione del 70%.

Tuttavia, il comma 5-bis dello stesso articolo prevede una misura di favore ancora più ampia: la detassazione sale al 90 %, con imponibile ridotto al 10 % per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Il requisito della permanenza –  Su tale requisito l’ Agenzia delle Entrate è stata sempre molto chiara. Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 33/E del 2020, la residenza in una delle regioni sopra citate deve sussistere sin dal periodo d’imposta del rientro e deve permanere per tutta la durata della fruizione del beneficio.

La nozione di residenza rilevante è quella civilistica (dimora abituale). Sebbene l’attività lavorativa possa essere svolta altrove, il centro degli interessi familiari e sociali deve rimanere in una delle regioni agevolate. Se il contribuente si iscrive inizialmente in una regione non inclusa nell’elenco, non potrà accedere alla detassazione del 90% nemmeno in caso di successivo trasferimento in una regione del Sud.

Trasferimento fuori dalle regioni agevolate – Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda un contribuente che, dopo aver fissato la residenza in Puglia (regione agevolata) nel 2023, si è trasferito successivamente nel Lazio.

L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento in una regione non inclusa nell’elenco del comma 5-bis preclude l’applicazione della detassazione del 90% fin dal momento del rientro in Italia. Di conseguenza, il contribuente perde il diritto alla riduzione dell’imponibile al 10% ma, in assenza di preclusioni al regime base, resta  comunque ferma la possibilità di fruire dell’agevolazione in misura ordinaria (imponibile al 30%).

Ai fini del godimento dell’ agevolazione, l’eventuale successivo ritorno in una regione del Mezzogiorno non consente di ripristinare il beneficio del 90%, con l’ obbligo di regolarizzare la propria posizione fiscale per i periodi d’imposta precedenti.

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