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Con la sentenza n. 44 del 05.03.2026, la Corte di Appello di Brescia afferma che, nei lavori intellettuali, il patto di prova è valido se le mansioni, anche senza una descrizione analitica, sono desumibili dal ruolo affidato al dipendente.
Il fatto affrontato
Il Tribunale accoglie la domanda del lavoratore, ritenendo nullo il patto di prova, in quanto privo di indicazione delle mansioni affidate al lavoratore.
In particolare, a fondamento della predetta decisione, il Giudice di primo grado deduce che le mansioni affidate al ricorrente non erano desumibili né dall’inquadramento contrattuale (riferibile ad una vastissima gamma di figure professionali), né dalla posizione attribuitagli di Marketing and Communication Manager (profilo non menzionato nel CCNL).
La sentenza
La Corte di Appello di Brescia rileva, preliminarmente, che il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto.
Tuttavia, secondo i Giudici, dette mansioni – specie quando si tratta di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo – non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili.
Per la sentenza, il grado di specificazione richiesto risulta presente nel caso in esame ove, è vero che il ruolo assegnato al lavoratore è definito integralmente in lingua inglese, ma è altrettanto vero che vengono utilizzati termini di uso comune il cui significato è ormai generalmente noto e comprensibile ai più, soprattutto a coloro che – come il ricorrente – operano nel settore del marketing.
Su tali presupposti, la Corte di Appello di Brescia accoglie il ricorso della società e rigetta l’originaria domanda del dipendente.

