Con la sentenza n. 91 del 28.05.2026, la Corte Costituzionale afferma che la pensione di reversibilità deve essere riconosciuta al partner superstite della coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, anche se il decesso è avvenuto prima del 2016.
Il caso affrontato
Un cittadino italiano – sposatosi con un connazionale negli Stati Uniti nel 2013 – impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS, dopo la morte del marito avvenuta nel 2015, gli aveva negato il diritto alla pensione di reversibilità, perché a quella data l’ordinamento italiano non prevedeva ancora alcun istituto per riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite del caso, sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del Regio decreto-legge n. 636/1939, nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale.
La sentenza
La Corte rileva preliminarmente che, con riferimento alla pensione di reversibilità, il quadro normativo in esame determina una ingiustificata disparità di trattamento per le coppie omossessuali che avevano regolarmente contratto matrimonio all’estero prima del 2016 (data dell’entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili).
Secondo i Giudici, questo trattamento differenziato e legato solo alla data di entrata in vigore della legge crea una disparità lesiva dell’art. 3 della Costituzione.
Per la Consulta, il principio di irretroattività della norma deve ritenersi superato laddove questo produca effetti discriminatori ingiustificati: la finalità è, infatti, quella di garantire che la tutela della solidarietà familiare non dipenda da casualità temporali legate all’evoluzione legislativa.
Su tali presupposti, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 … nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)”.


