Corte Costituzionale: bonus bebè e assegno di maternità anche ai cittadini extracomunitari

logo field fisher

Con comunicato del 12.01.2022, la Corte Costituzionale afferma che sono costituzionalmente illegittime le norme che escludono dalla concessione del bonus bebè e dell’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi, ammessi per fini lavorativi o meno, che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

Il caso affrontato

La Corte Costituzionale – evocata dalla Cassazione, in merito alla legittimità della L. 190/2014 e del D.Lgs. 151/2001, relativamente allo status di soggiornanti di lungo periodo – ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quest’ultimo organo, con sentenza 2 settembre 2021 C-350/20, ha affermato che la predetta normativa italiana non è compatibile né con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE – che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – né con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

Il comunicato sulla pronuncia

La Consulta ritiene fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione ed all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

I Giudici, nello specifico, hanno ritenuto le norme in contestazione lesive del principio di eguaglianza e della tutela della maternità, perché subordinano la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che i medesimi siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale estende anche a questi ultimi soggetti la fruizione del bonus bebè (art. 1, comma 125, L. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (art. 74 D.Lgs. 151/2001).

A cura di Fieldfisher

Torna in alto