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Premi di risultato , con la detassazione potenziata crescono del 30 % i depositi dei contratti collettivi


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La detassazione potenziata dei premi di risultato, introdotta nel 2023 e confermata dall'ultima Legge di Bilancio per il 2024, si sta rivelando uno strumento adeguato per garantire aumenti delle retribuzioni legati alla produttività. 

Stando agli ultimi dati diffusi dal Ministero del Lavoro, l'anno scorso i depositi di contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, contenenti obbiettivi di produttività, redditività, qualità e efficienza sono cresciuti del 30,7 per cento rispetto al 2022. La crescita ha interessato tanto i contratti aziendali (+19,7%) quanto quelli territoriali (+149,4%), segno che la riduzione dal 10 % al 5 %, ancorchè transitoria , è stata concretamente presa in considerazione dalle aziende.  

Detassazione, a quali condizioni ? 

La conferma della detassazione aggiuntiva, da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota sostitutiva dell' IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali applicati agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, è prevista dall' art. 1, c. 18, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213. 

In particolare, l’agevolazione si riferisce agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

Detta agevolazione, era stata transitoriamente prevista, dall’art. 1, c. 63, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ( Legge di bilancio 2023 ), per i premi e le somme erogati nel corso del 2023. 

Tale disciplina transitoria, è andata a sostituire la regolamentazione a regime del trattamento tributario sostitutivo , disposto in origine dall’art. 1, c. da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal decreto 25 marzo 2016 del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il trattamento tributario previsto a regime, aveva disposto un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10%, concernente, esclusivamente, le tipologie di somme e di valori predetti relativi a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 

Detti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, e che possono consistere:

  1. nell'aumento della produzione ;
  2. in risparmi dei fattori produttivi ;
  3. nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro "agile", quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo. 

L’applicazione dell’agevolazione transitoria prevede sia limiti di importi imponibili con l’aliquota agevolata sia limiti di reddito da lavoro dipendente del soggetto ammesso all’agevolazione. 

Nello specifico, il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3mila euro (lordi), elevato a 4mila euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente, a quello di percezione degli emolumenti in argomento, a 80mila euro. 

Restano sempre valide le istruzioni fornite nel tempo dall' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 15.06.20216 e la circolare n. 5/E del 29.03.2018