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Entrate - Risposta n. 136/2025 : Contratto di rete e codatorialità. Il costo del personale distaccato è esente iva.


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Con la risposta n. 136/2025, l' Agenzia delle Entrate si sofferma sul nuovo regime fiscale del distacco di personale in regime di codatorialità nell'ambito di un contratto di rete a seguito delle recenti modifiche apportate dal DL Salva Infrazioni.

IL DL Salva Infrazioni ha abrogato l’art. 8, c. 35, della L. 67/1988, adeguandosi alla sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-94/19. E' stato così stabilito l’assoggettamento a IVA del distacco anche quando questo avviene con il solo rimborso dei costi. Ma esenzioni e regole particolari sono previste per il distacco in codatorialità e avvalimento. 

Come noto, il contratto di rete è uno strumento contrattuale predisposto dal nostro ordinamento col quale  imprenditori e aziende possono ampliare e accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato attraverso forme di aggregazione collaborativa tra imprese, pur mantenendo tutte le caratteristiche di indipendenza e autonomia.  

La sinergia che si viene a creare, consente di affrontare meglio le sfide del mercato attraverso l'ampliamento dell'offerta , la divisione e riduzione dei costi attraverso l'accesso a finanziamenti e la possibilità di partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici prima precluse per questioni dimensionali o di capacità organizzativa.

Tra imprese che aderiscono ad un contratto di rete è prevista anche una gestione più flessibile del personale. Le imprese retiste possono impiegare il distacco con più semplicità (l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete ) e assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nello stesso contratto di rete.

In relazione a quest'ultima fattispecie, l' Agenzia ha evidenziato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile una definizione di codatorialità. 

A questa lacuna ha sopperito la Corte di Cassazione che in numerose sentenze ha individuato la cd. codatorialità atipica in quella situazione di fatto che si viene a creare all'interno dei gruppi societari quando, a prescindere dal tipo di contratto utilizzato, un lavoratore dipendente presta la propria attività lavorativa a favore di più imprese.  

Quella delineata dalla Corte di Cassazione è un'elaborazione giurisprudenziale riscontrabile nei gruppi di imprese, a cui si affianca la c.d. codatorialità tipica, prevista nell'ambito specifico delle reti di imprese disciplinate dall'art. 30, comma 4­-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 

Nella sua ricostruzione l' Agenzia evidenzia che  il comma 4­-ter si pone come norma speciale che ammette l'utilizzo della codatorialità alla condizione che, nel contratto di rete, vengano stabilite  regole di ingaggio dei dipendenti, ovviamente assenti nelle forme di codatorialità atipica di matrice giurisprudenziale. 

In quest'ultima fattispecie , l'eventuale distacco di personale si esprime nella sua forma classica e il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, rimanendo tuttavia responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Si viene così a configurare un semplice rapporto bilaterale tra impresa distaccante, che resta datore di lavoro, e impresa distaccataria. 

La codatorialità comporta invece il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete in veste di datore di lavoro al fine di soddisfare un interesse non di una singola impresa bensì della rete dotata di autonoma personalità giuridica. Inteso in questi termini, il requisito della temporaneità, proprio del distacco, esula dalla codatorialità come del resto la bi­lateralità del rapporto datore di lavoro ­dipendente, potendo il dipendente avere più datori di lavoro.

Inoltre, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, tutti i co­datori sono responsabili in solido degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con ogni facoltà di regresso nei confronti degli altri per il pagamento della parte del costo del personale di loro competenza anticipata da uno di essi al lavoratore.

Tali aspetti confermano che nella codatorialità non è rinvenibile un nesso sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo, in quanto le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto  sono ciascuna responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore.

Pertanto - secondo l' Agenzia - si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall'impresa referente, in proporzione all'effettivo contributo ricevuto da ogni lavoratore, che costituisce mera movimentazione di denaro non soggetta a IVA.