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Tribunale di Brescia: DURC irregolare se debiti contributivi sono compensati con crediti IVA


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Con l’ordinanza n. 1251 del 22.02.2022, il Tribunale di Brescia afferma che, in base alle previsioni legislative, non è ammesso il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale.

Il fatto affrontato

A seguito del diniego alla concessione del DURC da parte dell'INPS a causa dell'inesistenza dei crediti IVA posti a compensazione degli oneri previdenziali, la Società presenta ricorso giudiziale d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
In particolare, l’azienda deduce di aver diritto al rilascio automatico del DURC positivo avendo tempestivamente presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'atto di recupero notificatole dall'Agenzia delle Entrate in cui veniva contestata l'indebita compensazione effettuata.

L'ordinanza

Il Tribunale di Brescia rileva che, nel nostro ordinamento, è ammessa la facoltà di procedere ad una compensazione dei crediti solo in relazione ad obbligazioni dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti.

Per il Giudice, ne consegue che, in ambito contributivo, non è consentita la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto.

Secondo l’ordinanza, una siffatta operazione non consente, quindi, il rilascio di un DURC positivo, posto che la contribuzione deve ritenersi come non corrisposta.

Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia rigetta il ricorso della società.

A cura di Fieldfisher