Stampa

Cassazione: la responsabilità solidale non si applica alla vendita di cosa futura


icona

Con l’ordinanza n. 16283 del 08.06.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell'appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29 -in quanto responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui- trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla disposizione, ossia al contratto di appalto, e dunque nei confronti del "committente" (avente i caratteri ulteriori indicati dalla norma), restando invece esclusa la detta responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali, quale ad esempio la vendita di cosa futura”.

Il fatto affrontato

La società committente propone opposizione giudiziale avverso il decreto ingiuntivo richiesto dall’INPS per il pagamento dei contributi quale coobbligata solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo la fattispecie sussumibile nella vendita di cosa futura e non nell'appalto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio.

Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, è necessario accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita).

Per la sentenza, nel caso concreto, la fattispecie è riconducibile alla vendita di cosa futura, in quanto la società opponente acquistava beni su catalogo e non dava istruzione alcuna al venditore nella realizzazione del bene.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – non ritenendo il principio della responsabilità solidale estensibile a fattispecie diverse dall’appalto – rigetta il ricorso proposto dall’INPS.

A cura di Fieldfisher