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Cassazione: la contribuzione previdenziale può essere calcolata facendo riferimento esclusivamente a contratti collettivi nazionali


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Con l’ordinanza n. 11650 del 14.05.2018, la Cassazione afferma che il contratto collettivo da utilizzare come base di calcolo per la contribuzione previdenziale deve essere di livello nazionale e, laddove un settore ne sia sprovvisto, non è possibile fare riferimento a quelli regionali o provinciali, ma occorre basarsi su il CCNL di un settore affine.

Il fatto affrontato

La società, operante in un settore in cui non risulta stipulato alcun contratto collettivo nazionale, utilizza, come base di calcolo per la stima della contribuzione previdenziale, il contratto regionale, quale accordo di maggiore prossimità in relazione al settore di appartenenza e all'oggetto dell'attività.
L’INPS contesta, però, giudizialmente la suddetta scelta.

L’ordinanza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo).
La ratio di tale assunto è da rinvenire nel fatto che la parte economica di questi contratti è maggiormente idonea a funzionare come parametro minimale comune per la generalità dei lavoratori di un determinato settore, e quindi con maggiori garanzie di parità degli stessi prestatori nel concorso al finanziamento del sistema previdenziale.

Conseguentemente, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo nazionale, a giudizio della Corte, l'Istituto previdenziale può legittimamente ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che prevede retribuzioni tabellari inferiori.

Posto che, nel caso di specie, il suddetto onere non è stato provato, avendo la società indicato quale riferimento soltanto un contratto collettivo regionale, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla stessa, aderendo alla tesi avanzata dall’INPS.

A cura di Fieldfisher