Stampa

INPS - Circ. n. 53 del 03.04.2024 : Aziende speciali servizi pubblici - il riepilogo degli obblighi previdenziali


icona

Con la recente pubblicazione della circ. n° 53 del 3.04.2024 , l’Inps ha ribadito tutti gli obblighi contributivi c.d. minori relativi alle prestazioni assistenziali, a carico delle aziende speciali (ex municipalizzate) di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero alle aziende di servizi controllate dagli enti locali.

Dopo una lunga premessa che entra nel merito della particolare disciplina giuridica di questi “enti” caratterizzata da una natura “ibrida”, dovuta alla “reciproca interazione di elementi pubblicistici da un lato e pienamente privatistici dall’altro”, l’Istituto elenca tutti gli obblighi contributivi, fatta eccezione di quelli di natura pensionistica, che sussistono in capo alle “aziende speciali” in favore dei propri dipendenti.

Senza entrare nel merito della contribuzione per malattia o maternità ed altro, ci preme sottolineare quella più strettamente legata alle tutele di sostegno al reddito. Infatti, le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende speciali sono destinatari sia delle tutele in caso di perdita dell’occupazione (Naspi) che in caso di riduzione o sospensione delle attività (Fis e Cigs).

Al contributo per la Naspi (1,31%) si affianca inoltre la contribuzione dello 0,30 destinata al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua, oramai in vigore da parecchi anni.

Allo stesso modo queste aziende, laddove non sia stato costituito un proprio Fondo di Solidarietà di settore, come nel trasporto pubblico o nei servizi ambientali, sono sottoposte alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e della conseguente contribuzione, la quale, per aziende fino a 5 dipendenti è pari allo 0,50% mentre sopra tale soglia diventa lo 0,80% ed il cui onere è a carico per 2/3 in capo all’azienda e per il rimante 1/3 a carico del lavoratore.

Va infine ricordato che, con le modifiche apportate alla disciplina delle integrazioni salariali dalla Legge di Bilancio 2022 (riforma Orlando), le aziende sottoposte agli obblighi del FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono soggette anche alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) e della relativa contribuzione che è pari allo 0,90%, sempre con la ripartizione di 2/3 in capo all’azienda e 1/3 al lavoratore. Per una agevole consultazione la circolare riporta una tabella riassuntiva di tutti gli obblighi contributivi “minori”, ad eccezione pertanto di quelle di natura pensionistica.

Fonte: INPS