Cassazione: quali sindacati possono agire per condotta antisindacale?

Con la sentenza n. 25184 del 10.09.2026, la Cassazione afferma che, ai fini della legittimazione ad agire per condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, non è necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, essendo sufficiente il carattere nazionale dell’O.S. con specifico riferimento al settore interessato.

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970 nei confronti di una società di trasporto pubblico locale, lamentando il mancato riconoscimento di alcune prerogative sindacali.

La Corte d’Appello dichiara inammissibile la predetta domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo il sindacato ricorrente sprovvisto di un’effettiva diffusione nazionale della propria attività nello specifico settore del trasporto pubblico locale.

La sentenza

La Cassazione rileva preliminarmente che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, i requisiti previsti dagli artt. 19 e 28 dello Statuto dei Lavoratori rimangono distinti.

In particolare, continua la sentenza, ai fini dell’art. 28, non è necessario che il sindacato sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, essendo sufficiente che abbia una diffusione organizzativa e svolga un’effettiva attività sindacale su gran parte del territorio nazionale.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, tale requisito deve essere verificato con riferimento allo specifico settore produttivo in cui opera l’azienda interessata.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della O.S., essendo stata accertata una presenza del sindacato soltanto parziale e frammentaria nel settore del trasporto pubblico locale.

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