Con l’ordinanza n. 25454 del 16.09.2026, la Cassazione ribadisce che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al maturare delle preclusioni è ammissibile quando questi siano formati o entrati nella disponibilità della parte successivamente.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello dichiara prescritto un credito contributivo riferito all’anno 2011 oggetto di un avviso di addebito notificato nel 2017 ritenendo che, prima dell’intimazione di pagamento, il termine quinquennale di prescrizione non fosse stato interrotto.
L’INPS ricorre in Cassazione, evidenziando di avere prodotto, con le note di trattazione scritta depositate in appello, un’intimazione di pagamento notificata alla contribuente nel 2012, idonea ad interrompere la prescrizione e della quale l’Istituto era venuto a conoscenza soltanto nel corso del giudizio.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti e proponibile anche in appello, purché i relativi fatti risultino documentati.
Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, nel rito del lavoro possono essere prodotti tardivamente i documenti entrati nella disponibilità della parte dopo il maturare delle relative preclusioni.
Circostanza quest’ultima, continua la sentenza, che può integrarsi anche quando (come nel caso di specie) la documentazione sia nella disponibilità di un terzo e venga acquisita dalla parte solo in corso di causa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

