Cassazione: incentivo all’esodo corrisposto dalla cessionaria non detraibile da quanto dovuto dalla cedente

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Con la sentenza n. 4665 del 02.03.2026, la Cassazione afferma che l’incentivo all’esodo corrisposto al lavoratore dall’azienda cessionaria non può essere detratto da quanto allo stesso dipendente deve corrispondere la società cedente a seguito di una declaratoria giudiziale di nullità della cessione.

 

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della sua originaria datrice di lavoro al fine di chiedere il pagamento della somma di € 287.286,31, a titolo di risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni calcolate dalla data della cessione d’azienda poi dichiarata nulla sino alla effettiva reintegra.

A seguito dell’opposizione proposta, la Corte d’Appello riduce la somma oggetto di ingiunzione, detraendo l’importo di € 118.600,00 che il ricorrente aveva ricevuto dalla società cessionaria a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito di un accordo conciliativo.

 

La sentenza

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che il lavoratore ha diritto, nei confronti della cedente, al risarcimento del danno per il periodo che intercorre dalla cessione fino alla sentenza dichiarativa della nullità della stessa, con detraibilità dell’aliunde perceptum.

 

Secondo i Giudici di legittimità, per il periodo successivo alla sentenza che accerta l’illegittimità della cessione sussiste, invece, in capo al datore cedente che, nonostante l’offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni.

 

In tal caso, per la sentenza, data la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito.

 

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente, dichiarando la debenza dell’intero importo ingiunto senza necessità di sottrarre quanto percepito dalla cessionaria a titolo di incentivo all’esodo.

 

A cura di WST

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