Con la sentenza n. 7096 del 23.02.2026, la Cassazione penale afferma che, nei cantieri dove operano più imprese, il preposto è tenuto a vigilare sulla sicurezza di tutti i lavoratori che accedono allo stesso, non limitandosi ai propri diretti sottoposti.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello ritiene il preposto colpevole del reato di cui di cui all’art. 19 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008, per aver omesso di segnalare l’assenza di porzione del piano di calpestio del ponteggio, dal quale era caduto un lavoratore di una ditta diversa da quella di appartenenza del preposto, ma operante nel medesimo cantiere.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, nell’ipotesi in cui vi siano più imprese che operano nello stesso cantiere, la posizione di garanzia assunta dal preposto riguarda i rischi di tutti coloro che accedano al cantiere per fini lavorativi.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la responsabilità del preposto non è limitata esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore, ma si estende – con l’applicazione delle misure di prevenzione – a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro.
Per la sentenza, ne conseguenza che i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i prestatori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la colpevolezza del medesimo rispetto al reato ascrittogli.
A cura di WST

