
Con l’ordinanza n. 3145 del 12.02.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna il licenziamento irrogatole per non essersi presentata in servizio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, visto che l’assenza della ricorrente era da ritenersi frutto di eccezione di inadempimento, a fronte della violazione dell’art. 2087 c.c. commessa da parte del datore.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che, al fine di giustificare una eccezione di inadempimento, il dipendente può dedurre l’esistenza di una situazione di nocività per la sua salute.
Per la sentenza, spetta, poi, al datore l’onere di provare che detta condizione nociva non è presente all’interno dell’ambiente di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, rea di non aver assolto il predetto onere probatorio.
A cura di WST Law & Tax

