Cassazione: i dati raccolti tramite il badge sono utilizzabili ai fini disciplinari?

Con l’ordinanza n. 7985 del 31.03.2026, la Cassazione afferma che i dati raccolti dall’azienda, mediante gli strumenti di registrazione degli accessi dei lavoratori, possono essere utilizzati anche a fini disciplinari e sugli stessi si può, quindi, legittimamente fondare un licenziamento.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il recesso disciplinare irrogatogli a causa di irregolarità commesse nella attestazione delle presenze in servizio.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la società poteva utilizzare i dati raccolti tramite strumenti di accesso all’azienda (c.d. tornelli), avendo fornito un’adeguata informazione nel rispetto della normativa sulla privacy.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che i dati e le informazioni raccolti tramite gli strumenti di lavoro e quelli di registrazione degli accessi e delle presenze possono essere utilizzati anche ai fini disciplinari.

Per la sentenza, ciò è possibile alla presenza di due condizioni: la prima è che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e la seconda condizione attiene al rispetto della normativa privacy.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, i controlli effettuati tramite il c.d. badge non rientrano tra quelli c.d. difensivi in senso stretto e non sono sottoposti ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente e conferma il licenziamento irrogatogli.

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