Con l’ordinanza n. 26315 del 06.10.2026, la Cassazione afferma che, ai fini della configurabilità della trasferta, non assume rilievo la circostanza che la sede legale del datore di lavoro o la residenza del dipendente siano situate in luoghi diversi rispetto a quello in cui viene stabilmente svolta l’attività lavorativa.
Il fatto affrontato
Nell’ambito di un accertamento ispettivo nei confronti di una cooperativa, viene contestato anche il regime contributivo applicato alle somme corrisposte ai soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta.
La cooperativa datrice sostiene la legittimità di tale trattamento evidenziando che la propria sede legale era situata a Milano, la sede di lavoro dei soci a Reggio Emilia e il luogo di effettivo svolgimento della prestazione a Castelnovo di Sotto.
L’ordinanza
La Cassazione respinge tale ricostruzione. Nel caso concreto, infatti, i lavoratori erano stabilmente e continuativamente assegnati presso la medesima società, dove avevano sempre svolto la propria attività, difettando – quindi – il requisito essenziale della temporaneità dello spostamento.
Secondo i Giudici di legittimità, invero, l’indennità di trasferta è un emolumento riconosciuto in relazione a una prestazione resa, per un periodo limitato e nell’interesse del datore, al di fuori dell’ordinaria sede lavorativa, con la funzione di compensare il disagio derivante dal temporaneo svolgimento dell’attività in un luogo diverso.
Per configurare una trasferta, continua la sentenza, non è – quindi – sufficiente che il luogo della prestazione sia diverso dalla sede legale dell’impresa o dalla residenza del dipendente.
Ciò che rileva è, infatti, l’individuazione della sede abituale di lavoro e il carattere temporaneo dell’assegnazione ad una sede differente.
Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma l’assoggettamento a contribuzione delle somme formalmente corrisposte a titolo di indennità di trasferta.

