Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore nuove regole italiane sull’intelligenza artificiale che riguardano decisioni sul lavoro, sicurezza aziendale e formazione dei professionisti. Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, integra le disposizioni nazionali per l’applicazione della disciplina europea sull’intelligenza artificiale.
Il provvedimento adegua le norme nazionali al regolamento europeo 2024/1689, fissando i compiti delle autorità di controllo, la disciplina dei poteri ispettivi e sanzionatori con un piano ad ampio raggio per la formazione.
Il testo designa l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quale autorità di notifica e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di vigilanza e punto di contatto unico. Per le violazioni più gravi dei divieti europei sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o fino al 7% del fatturato mondiale annuo dell’impresa.
Sul fronte del lavoro, l’articolo 41 del decreto vieta di adottare decisioni su assunzioni, licenziamenti o provvedimenti disciplinari unicamente tramite algoritmi: “La decisione definitiva – prescrive la norma – è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.”
La novità tocca i datori di lavoro che utilizzano sistemi di IA nelle scelte relative al personale, gli ordini professionali chiamati ad aggiornare i propri percorsi formativi e le strutture che gestiscono salute, sicurezza e formazione.
Le autorità competenti
All’Agenzia per l’Italia Digitale è attribuita la funzione di autorità nazionale di notifica, con competenze sulle procedure per gli organismi di valutazione della conformità e sul monitoraggio dei requisiti richiesti. L’Agenzia dispone inoltre di poteri di audit e verifica, nonché della facoltà di avviare procedimenti relativi alla limitazione, sospensione o revoca della designazione degli organismi notificati.
All’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è invece attribuita la funzione di autorità nazionale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, oltre a quella di punto di contatto unico nazionale.
Accanto ad AgID e ACN, il decreto riconosce specifiche competenze alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS con riferimento ai sistemi di IA ad alto rischio impiegati nei settori sottoposti alla rispettiva vigilanza. Il Garante per la protezione dei dati personali esercita invece le attribuzioni previste dal Regolamento IA nei limiti delle competenze riconosciute dalla disciplina europea. [art. da 2 a 18]
Misure sanzionatorie
AgID e le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono applicare sanzioni pecuniarie e adottare misure prive di carattere pecuniario. Tra queste rientrano gli ordini finalizzati alla cessazione o alla rimozione della violazione e le dichiarazioni pubbliche dell’infrazione.
I massimali applicabili variano in funzione della violazione contestata e riguardano, tra l’altro, le pratiche vietate, l’inosservanza degli obblighi gravanti sugli operatori, gli obblighi di trasparenza, gli adempimenti degli organismi notificati e la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti. Per le violazioni più gravi dei divieti europei sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o fino al 7% del fatturato mondiale annuo dell’impresa. [art. da 19 a 25]
IA e rapporti di lavoro
Il decreto prevede che, quando si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali riguardanti il rapporto di lavoro, le decisioni finali sulla sua costituzione, modifica o cessazione non siano adottate unicamente mediante trattamento automatizzato. Tale regola si applica anche ai provvedimenti disciplinari e alle valutazioni delle prestazioni: la decisione definitiva deve infatti spettare a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo.
Per espressa previsione normativa, le attività di ricerca e selezione delle candidature non sono considerate decisioni finali sulla costituzione del rapporto e non rientrano, pertanto, nell’obbligo del controllo umano. Ciò non significa, tuttavia, che un algoritmo utilizzato nel reclutamento possa ignorare il GDPR, i divieti di discriminazione o la normativa europea sui sistemi ad alto rischio.
Il datore di lavoro deve garantire dignità, riservatezza e non discriminazione, oltre a rispettare gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 prima dell’avvio del trattamento. Su richiesta, il lavoratore può ottenere, mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione comprensibile della decisione, che evidenzi l’eventuale influenza dell’IA e i principali parametri utilizzati.
Il decreto stabilisce infine che il licenziamento e le decisioni assunte unicamente sulla base di un trattamento automatizzato sono da considerarsi nulli [art. 41].
IA e Sicurezza sul lavoro
Il decreto collega direttamente l’intelligenza artificiale al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Quando un sistema incide sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o su decisioni rilevanti per la sicurezza, la sua adozione deve essere inclusa nella valutazione dei rischi.
I datori di lavoro garantiscono ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi specifici connessi ai sistemi di IA e sulle relative misure di prevenzione adottate.
Il decreto riconosce inoltre il potenziale dell’IA nella prevenzione di infortuni e malattie professionali e, in coordinamento con gli organi competenti, attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di promuoverne l’utilizzo come strumento preventivo. [art. 42]
IA Servizi per il lavoro e centri per l’impiego
I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati potranno utilizzare gli algoritmi per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro o per l’orientamento dei disoccupati. Il provvedimento fissa un limite invalicabile per proteggere gli utenti: l’utilizzo dei sistemi è subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti dei lavoratori. Nelle amministrazioni dello Stato la tecnologia affiancherà dunque il personale senza mai sostituire la valutazione finale delle persone. [art. 48]
IA nella pubblica amministrazione
La riforma ripensa le competenze dei dipendenti pubblici attraverso percorsi curati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e da Formez PA, con l’intento di velocizzare le pratiche burocratiche [art. 40].
Il decreto disciplina inoltre le competenze in materia di IA nelle università e negli ITS Academy, prevedendo per i dipendenti pubblici la definizione di un quadro di competenze minime tramite linee guida dedicate [artt. da 43 a 45].
Una parte del testo mira a rafforzare le competenze nel settore dell’istruzione, consentendo alle istituzioni scolastiche di promuovere percorsi sull’uso responsabile dell’IA e sulle discipline STEAM, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Parallelamente, viene affrontata la questione dell’uso eccessivo dei social e degli ambienti digitali basati su IA tra i minori: a tal fine è previsto un piano di formazione per i docenti da avviare entro 90 giorni, finanziabile attraverso il Programma Nazionale «PN Scuola e Competenze 2021-2027» fino a un limite di 100 milioni di euro [artt. 36 e 37].
La formazione per i magistrati
Un capitolo centrale del testo riguarda il settore della giustizia, dove la Scuola superiore della magistratura organizzerà corsi di aggiornamento dedicati ai giudici. I percorsi verteranno sulle tecniche di istruzione dei software, sulle garanzie dei diritti e sui profili di cybersicurezza. [art. 46]
IA e formazione dei professionisti
Il Decreto introduce percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA nei corsi iniziali e continui degli ordini professionali. I contenuti devono trattare aspetti tecnici, compresi funzionamento e limiti degli strumenti; aspetti giuridici, con particolare riferimento all’AI Act; e aspetti deontologici, inclusi responsabilità verso il cliente e obblighi informativi.
La norma prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma non stabilisce un numero identico di ore valido subito per ogni professione. I consigli nazionali degli ordini, i collegi e gli organismi competenti devono adeguare regolamenti o atti organizzativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, secondo le rispettive procedure e gli eventuali passaggi di vigilanza.
Sono considerate anche le forme aggregative delle associazioni delle professioni non regolamentate e consentite forme di collaborazioni fra ordini, associazioni, università ed enti di ricerca per corsi specialistici. [art. 43 e 47]
Specifiche disposizioni sono previste per le professioni sanitarie, per le quali la Commissione nazionale per la formazione continua dovrà definire, entro sei mesi, la percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale da dedicare a tali percorsi.
IA e equo compenso
Il provvedimento affronta anche il tema dell’equo compenso, stabilendo che l’impiego dell’IA può determinare una modulazione dei parametri professionali in relazione al rischio del sistema utilizzato. I decreti sui parametri dovranno essere integrati entro dodici mesi. Non viene tuttavia introdotto uno sconto automatico sulla parcella di chi impiega software di intelligenza artificiale: l’effettiva modulazione dipenderà infatti dai parametri e dalla relativa normativa.
La tutela dei segreti aziendali
Il decreto modifica inoltre l’articolo 98 del Codice della proprietà industriale, estendendo la tutela del segreto aziendale ai dati di addestramento, alle architetture dei modelli e ai metodi matematici usati per sviluppare le tecnologie. [art. 52]
Conseguenze sul piano operativo
Con il D.Lgs. n. 179/2026 entra nel vivo l’applicazione dell’AI Act europeo. La novità riguarda da vicino i datori di lavoro che utilizzano sistemi di IA nelle scelte relative al personale, gli ordini professionali chiamati ad aggiornare i propri percorsi formativi e i soggetti che gestiscono salute, sicurezza e formazione.
Per i datori di lavoro, le priorità consistono nell’individuare i sistemi di IA che incidono sulle decisioni relative alle risorse umane, nel garantire la presenza di un responsabile umano dotato di reale autonomia, nel verificare gli obblighi informativi e nel valutare i rischi legati all’organizzazione del lavoro.
Per i professionisti, sarà utile seguire gli aggiornamenti dei rispettivi ordini a partire dal prossimo 23 ottobre.


