Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di indossare la mascherina?

Con la sentenza n. 25180 del 10.09.2026, la Cassazione afferma che, nel contesto delle misure di prevenzione del contagio vigenti nel periodo pandemico, il reiterato rifiuto del lavoratore di indossare la mascherina rappresenta una condotta tanto grave da giustificare il suo licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina, prevista dalle misure aziendali di sicurezza, nonché per aver rivolto espressioni ingiuriose e denigratorie ai colleghi che lo invitavano a rispettare le predette misure.

La Corte d’Appello rigetta la domanda, ritenendo irrilevante la circostanza richiamata dal ricorrente circa la cessazione dello stato di emergenza sanitaria al momento delle condotte oggetto di contestazione.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la cessazione dello stato di emergenza, avvenuta nel marzo 2022, non aveva fatto venire meno il protocollo condiviso che prevedeva l’uso della mascherina chirurgica negli ambienti di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, poi, l’adozione di tale misura trovava comunque fondamento anche nell’art. 2087 c.c., norma che impone al datore di individuare le precauzioni idonee a tutelare la salute dei dipendenti secondo le conoscenze disponibili nel momento in cui opera.

Per la sentenza, quindi, il rifiuto del lavoratore di indossare la mascherina – soprattutto se, come nel caso di specie, accompagnato da modalità provocatorie della condotta e da offese nei confronti dei colleghi – legittima il provvedimento espulsivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente.

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