Con la sentenza n. 11269 del 27.04.2026, la Cassazione afferma che, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Dignità, ai rapporti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali non si applica il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di trentasei mesi.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, impiegato nell’attività stagionale di lavorazione del tonno, impugna giudizialmente i quattro contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Società, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018, essendo stati oggetto complessivamente di sette proroghe.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo il limite massimo di cinque proroghe previsto dalla disciplina generale del contratto a termine applicabile anche ai rapporti stagionali.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che la disciplina che prevedeva un massimo di cinque proroghe dei contratti a tempo determinato nell’arco di trentasei mesi presupponeva l’applicabilità al rapporto proprio del suddetto limite massimo (di trentasei mesi).
Secondo i Giudici di legittimità, dal momento che i rapporti a termine relativi ad attività stagionali erano espressamente sottratti a tale limite di durata complessiva, essi dovevano ritenersi estranei anche all’ambito applicativo della disposizione relativa al numero massimo delle proroghe.
Una diversa soluzione, continua la sentenza, sarebbe irragionevole: se per il lavoro stagionale la legge consentiva rinnovi potenzialmente illimitati e senza necessità di rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro, appare incoerente vietare più di cinque semplici proroghe nel medesimo periodo.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

