Cassazione: l’incentivo all’esodo del cessionario si detrae in caso di illegittimità del trasferimento d’azienda?

Con l’ordinanza n. 24350 del 31.07.2026, la Cassazione afferma che l’incentivo all’esodo corrisposto al lavoratore trasferito dalla società cessionaria non deve essere detratto da quanto dovuto allo stesso dall’azienda cedente a seguito della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda.

Il fatto affrontato

All’esito della declaratoria di illegittimità del trasferimento d’azienda, la cedente pretende di detrarre dal quantum dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito sia le retribuzioni medio tempore corrisposte dalla cessionaria che l’incentivo all’esodo dalla stessa riconosciuto al medesimo.

La Corte d’Appello accoglie parzialmente la domanda della cedente, detraendo quanto corrisposto al lavoratore a titolo di incentivo all’esodo.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’incentivo all’esodo corrisposto dalla cessionaria al lavoratore non ha alcuna correlazione con la dichiarata illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda, ma trae origine da un evento che si colloca al di fuori di tale contesto.

Invero, continua la sentenza, l’incentivo all’esodo è il corrispettivo riconosciuto per compensare il danno derivante dalla conclusione del rapporto di fatto instauratosi con l’impresa cessionaria.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la corresponsione dell’incentivo non può ritenersi intervenuta quale conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, ossia del trasferimento di azienda effettuato fuori dal perimetro delineato dalla legge.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore.

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